Normativa
Dal 1990, anno in cui ho conseguito la Patente di Stazione di Radioamatore, si sono susseguite diverse nuove disposizioni, nuovi regolamenti e nuove leggi. Senza contare le circolari, i decreti tecnici applicativi, le disposizioni, le risposte alle interrogazioni, etc. Questo significa che la materia è da un lato piuttosto complessa da essere trattata nella sua totalità, dall'altro che gli interventi che sono stati fatti per snellire le varie disposizioni e per uniformarle ai dettati internazionali sono stati complessi, alle volte contraddittori, magari rimaneggiati in corso d'opera. La normativa che quelli della mia età ha studiato e portato agli esami è stata il DPR 5 agosto 1966 n. 1214.
Il Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni - approvato nel 1979 - riporta una suddivisione degli argomenti diversa da quanto riportato dal DPR 1214/66. La numerazione che si trova in questo link è quella relativa ad una successiva edizione del Regolamento (aggiornamento al 1986), ma rispecchia esattamente nei contenuti quella riportata nell'Allegato 1 al D.P.R. 1214/66.
Il Decreto 1 dicembre 1990, vista la raccomandazione T/R 61/01 adottata a Nizza nel giugno 1985 dalla CEPT - Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni, finalmente riconosce ai radioamatori italiani, a partire dal 1 gennaio 1991, la licenza di radioamatore CEPT.
Una pietra miliare della riforma che ha riportato i radioamatori italiani nel 'mondo civile' e ha ridato loro quelle prerogative e quelle peculiarità che sono riconoscute in tutto il mondo al Servizio di Amatore, è stato il DPR 5 ottobre 2001 n. 447, entrato in vigore il 1 gennaio 2002. Tra le le altre cose il Decreto liberalizza l'attività di solo ascolto delle bande dei radioamatori: decade pertanto l'autorizzazione SWL. In realtà se ne parla già nel DPR 27 gennaio n.64.
Tale DPR ha avuto piena attuazione soltanto con l'emanazione del suo Decreto Tecnico Applicativo (DPR 29 Gennaio 2003). In tale Decreto appare l'attestato di attività radioamatoriale di solo ascolto e l'assegnazione della relativa sigla distintiva.
Sempre nell'anno 2003 ha visto la luce il DL 1 agosto 2003 n. 259, (noto come Nuovo Codice delle Comunicazioni Elettronche, pubblicato sulla GU n. 214 del 15 settembre 2003 - Supplemento Ordinario n. 150) che raccoglie in un testo unico tutta la precedente legislazione.
Il Decreto 21 luglio 2005 (che appare sulla GU n.196 del 24 agosto 2005) modifica l'allegato 26 del DL 1 agosto 2003 n.259 e, abolendo le prove di radiotelegrfia Morse, unifica di fatto le Patenti e le Autorizzazioni Generali di classe A e B: tutti i radioamatori hanno quindi una sola classe di Patente e di A.G., la classe A.
Dal 25 agosto 2005 i radioamatori in possesso di Patente e A.G. di classe B sono automaticamente equiparati ai possessori di patente e A.G. di classe A.
In sintesi queste sono le bande riservate al Servizio di radioamatore attualmente attribuite in Italia.
Ed infine, approvato con decreto ministeriale pubblicato nella GU n. 273 del 21-11-2008 - Suppl. Ordinario n.255, è attualmente in vigore il Nuovo Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze (PNRF) , che può essere letto nella sua interezza su WWW.SVILUPPOECONOMICO.GOV.IT, che recepisce: la necessità di adeguare il piano nazionale di ripartizione delle frequenze alle disposizioni adottate in materia di attribuzione di bande di frequenze in sede internazionale; la necessità di recepire le decisioni emanate dalla Commissione Europea in materia di armonizzazione sull'uso delle frequenze radioelettriche; l'opportunità di recepire decisioni e raccomandazioni emanate dalla Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) con la finalità di conseguire una maggiore armonizzazione in campo europeo. Il presente piano sostituisce quello approvato con decreto ministeriale 8 luglio 2002 e successive modificazioni e integrazioni.
Attenzione: per i radioamatori del Piemonte
Legge Regionale n. 19 del 3 agosto 2004 e sua applicabilità ai Radioamatori
Sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte del 44 del 4/11/2004 comparivano le indicazioni regionali per gli obblighi di comunicazione e certificazione degli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione. La cosa generò non poco scalpore e soprattutto tante domande da parte dei radioamatori, che non erano stati informati capillarmente e non avevano ben chiaro se rientravano dei diposti della norma oppure no. L'appicabilità della legge regionale 3 agosto 2004 n° 19 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici magnetici ed elettromagnetici" che costituisce attuazione della legge 22 febbraio 2001, n° 36 infatti non è ben specificata.
Furono tante le interrogazioni all'ARPA; una delle tante interrogazioni venne effettuata anche dallo scrivente. Ecco la riposta:
Subject: | richiesta informazioni |
Date: | Mon, 20 Dec 2004 11:46:15 +0100 |
From: | URP - A.R.P.A. Piemonte - Dipartimento di Ivrea |
Organization: | A.R.P.A. Piemonte - Dipartimento di Ivrea |
To: | angelo.brunero@unito.it |
CC: | Urp Arpa Torino urp.torino@arpa.piemonte.it, Mauro Mantovan m.mantovan@arpa.piemonte.it |
Prot. n. 0159960/SC21
Ivrea, lì 20/12/2004
Riferimento Vs. prot. n. / del 09/12/2004, prot. Arpa n. 0158360/SC21 del 15/12/2004
Oggetto: richiesta informazioni - applicazione L.R. 19/04 a stazioni radioamatoriali.
In risposta alla sua e-mail del 10.12.2004 in cui chiedeva chiarimenti circa l'applicazione della L.R. 19 del 03.08.04 agli apparati radioamatoriali, si applica quanto previsto dalla D.G.R. n. 19 - 13802 del 02.11.2004 (pubblicata sul B.U.R. n. 44 del 04.11.2004) e più precisamente:
"...di stabilire che agli adempimenti di legge citati in narrativa, devono conformarsi, secondo le modalità di cui all'allegato A, i gestori e i proprietari degli impianti di cui trattasi entrati in esercizio dal giorno di entrata in vigore della l.r. 19/2004 e successivamente; di rinviare a successivo atto deliberativo la definizione delle modalità e dei contenuti delle certificazioni cui sono tenuti i restanti gestori, al fine di meglio definire e coordinare le documentazioni e le dichiarazioni con le previsioni normative di settore vigenti.".
Si evince dunque che ad oggi sono soggetti all'obbligo di comunicazione (da non confondersi con la certificazione, che riguarda altre tipologie d'impianto) previsto dalla succitata legge regionale solo gli impianti radioamatoriali entrati in esercizio successivamente al 04.08.2004. Per tutto il pregresso non esiste per ora alcun obbligo in tal senso, salvo eventuali successivi atti della Giunta Regionale che prevedano in modo diverso.
Per maggior chiarezza si inviano in allegato i contenuti della summenzionata DGR.
Nella speranza di essere stati sufficientemente esaustivi, porgiamo distinti saluti.
MM/mcp
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A.R.P.A. PIEMONTE
Centro Regionale per le Radiazioni
Ionizzanti e Non Ionizzanti
via Jervis, 30 - 10015 Ivrea (TO)
tel. 0125-64511
fax 0125-6453584
Con lettera del 23 marzo 2009 l'ARPA, interrogata se nel frattempo le cose siano cambiate e come, fa sapere quanto segue:
Oggetto: | richiesta informazioni L.R. 19/2004 |
Data: | Mon, 20 Mar 14:28 |
Da: | URP - A.R.P.A. Piemonte - Dipartimento di Ivrea urp.ivrea@arpa.piemonte.it |
A: | angelo.brunero@unito.it |
Egregio sig. Angelo Brunero,
con la presente le comunico che nulla è cambiato dal punto di vista normativo a riguardo dei radioamatori.
Cordiali saluti, M. Clotilde Pesando.
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Arpa Piemonte
SC21 - Centro Regionale per le Radiazioni Ionizzanti e Non Ionizzanti
Ufficio per le Relazioni con il Pubblico
Via Jervis, 30 10015 Ivrea (TO)
Numero verde 800 518 800
Tel. 0125 6453502
Fax 0125 6453584
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